PREMESSO CHE: – con l’inizio della stagione turistica si registra sul territorio comunale un notevole incremento delle presenze, in aggiunta ai residenti, con un consequenziale aumento dell’afflusso di veicoli per il trasporto di persone e/o cose sia di tipo familiare quali autovetture e caravan, sia di bus turistici di media e grande capienza; – tale situazione determina, altresì, uno stato di insufficienza degli spazi destinati alla sosta veicolare presenti sull’intero territorio rispetto ai veicoli circolanti e stanzianti nella stagione estiva (aprile – ottobre), non risolvibile in maniera sistemica, stante la particolare morfologia del territorio e le prescrizioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici, che non consentono “consumo di suolo” per soddisfare esigenze circoscritte per altro a periodi temporali ben limitati; – tale evento si manifesta ineluttabilmente, ad avviso di questa Autorità, per due ordini di motivi: 1. la particolare conformazione del territorio della Penisola Sorrentina, di per sé caratterizzata da percorsi stradali di modeste dimensioni non più modulate dall’incremento del traffico e con la presenza diffusa di restringimenti, tortuosità e curve, che comportano un rallentamento della circolazione; 2. la carenza endemica di aree di sosta che obbliga i vacanzieri e turisti in genere, a girovagare con i propri veicoli per il territorio cittadino in cerca di uno spazio idoneo con ripercussioni sulla sicurezza urbana, nella sua eccezione più ampia;
DISPONE Per tutte le motivazioni che precedono: che i soggetti proprietari e/o nella piena disponibilità giuridica di aree nell’ambito del territorio comunale idonee e potenzialmente atte al parcheggio veicolare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcun intervento di modifica e/o mutamento e/o alterazione dello stato dei luoghi urbanisticamente e paesaggisticamente rilevanti e nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale, possono adibire in via eccezionale e temporanea, le stesse aree alla sosta dei veicoli limitatamente al periodo ricompreso tra il 20 aprile ed il 01 novembre del corrente anno. A tale uopo i soggetti interessati devono dare comunicazione al Comune di Massa Lubrense – Ufficio SUAP attraverso l’apposito portale raggiungibile al seguente link: https://sportellotelematico.comune.massalubrense.na.it/, dell’inizio della propria attività, nel rispetto di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti in materia. Dispone, altresì, che vengano rigorosamente applicate le tariffe previste dalla tabella apposita che si allega alla presente ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale, facendosi obbligo inoltre ai soggetti di esporre, all’ingresso dell’area di sosta, idonea segnaletica indicante l’area di parcheggio nonché apposita cartellonistica, della dimensione di almeno 70 cm x 40 cm, con indicazione puntuale delle tariffe applicate; è fatta salva la facoltà per il proprietario/gestore di applicare tariffe inferiori a quelle stabilite dalla presente ordinanza. Dispone, infine, che l’area deve essere munita di idoneo accesso carrabile alla strada pubblica e che sulla stessa non devono essere realizzate opere edilizie, ad esclusione di quelle facilmente amovibili necessarie per l’espletamento delle attività; in caso di terreno agricolo, a salvaguardia delle essenze arboree, occorre ricoprirlo con un telo di materiale impermeabile adatto a proteggere l’ambiente e la parte in terra battuta o rullata, senza apporto di nuovo materiale o pavimentazione, dovrà essere bagnata periodicamente al fine di evitare il sollevamento della polvere. AVVERTE che in caso di accertata e reiterata inosservanza per almeno due volte delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento ai trasgressori, oltre ad essere sanzionati a norma di legge, sarà inibito, con apposita ordinanza, l’utilizzo dell’area usata per la sosta veicolare. ORDINA la trasmissione alla Prefettura di Napoli, al Commissariato P.S. di Sorrento, alla Stazione Carabinieri di Massa Lubrense, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, alla Guardia Costiera – Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense, al locale Comando di Polizia Municipale. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
